Il legittimo impedimento

Il quarto ed ultimo quesito riguarda il legittimo impedimento. Molti di noi purtroppo conoscono davvero poco riguardo questo tema, le sue applicazioni e motivazioni. Cercheremo quindi di essere più chiari possibile.

Nel codice penale del nostro ordinamento è previsto che ogni cittadino abbia il diritto a far spostare un’udienza di un processo che lo riguarda, se impedito da cause di forza maggiore, ad esempio per motivi di salute (art. 420 ter c.p.p.).
Con lo scopo di “garantire il sereno svolgimento delle funzioni di governo” e di “trovare una soluzione volta a garantire un nuovo equilibrio tra il potere politico e la giustizia”, l’attuale maggioranza ha esteso questo diritto al Presidente del Consiglio e ai Ministri. Secondo la maggioranza parlamentare, il semplice esercizio dell’attività di governo per imputati che svolgano le funzioni di Presidente del Consiglio o Ministri costituisce un legittimo impedimento a comparire alle udienze e che quindi se ne possa richiedere il rinvio fino a un periodo massimo di 18 mesi. Ove la Presidenza del Consiglio dei ministri attestasse tale continuità di impedimento il giudice sarebbe tenuto a rinviare l’udienza in programma al periodo indicato dal Consiglio.
In ogni caso eventuali periodi di pausa delle udienze non andranno ad influire direttamente sui termini della prescrizione del processo in corso.

Referendum legittimo impedimento

Grazie a questa norma, la Presidenza del Consiglio può chiedere il rinvio di qualsiasi udienza che si trovi in concomitanza ad eventuali impegni ritenuti essenziali all’attività del Governo cui sia sottoposto l’imputato.

Le critiche a questa legge provengono da molto lontano ma si concretizzarono nel 2008 grazie al Lodo Alfano, un provvedimento retroattivo che congelava di fatto tutti i processi a carico per le quattro più alte cariche dello Stato. L’allora unico imputato (Silvio Berlusconi) si avvalse così del Lodo Alfano sospendendo tutti i processi a suo carico fino al giudizio di incostituzionalità sentenziato dalla Corte Costituzionale nell’ottobre 2009.

Dopo notevoli dibattiti parlamentari si è così arrivati al legittimo impedimento, una norma transitoria della durata di 18 mesi, varata in attesa di un provvedimento costituzionale che disciplinasse le prerogative del Presidente del Consiglio ed i Ministri (Lodo Alfano costituzionale). Inutile dire che quest’ultima non arrivò mai all’esame del Parlamento. La limitazione temporale venne di fatto cancellata.
Inizialmente la norma affidava alla Presidenza del Consiglio il compito di attestare che vi fosse l’impedimento, una sorta di autocertificazione che notificava l’impedimento al giudice (ricorda molto la giustificazione scolastica). In questo modo il Presidente del Consiglio oppure un qualsiasi ministro che sapesse di essere colpevole, avrebbe potuto far slittare più volte un processo a suo esclusivo interesse.
Il 13 gennaio 2011 fu considerata incostituzionale quest’ultima peculiarità e la Corte Costituzionale affidò al giudice la valutazione dell’impedimento.

Anche se non espressamente scritto, questa legge è stata creata per il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi poiché si considera, a torto o a ragione, vittima di una sistematica ed annosa persecuzione giudiziaria. Maggioranza ed opposizione sarebbero quindi continuamente “stressati” da questa situazione e tutto ciò certo non gioverebbe al governo del Paese.
Per questo motivo alcune forze politiche hanno convenuto che fosse quasi il male minore, per evitare regolamenti giudiziari più severi che andassero ad intaccare negativamente il normale svolgimento della giustizia per tutti i cittadini (questo, a giudizio di molti, era proprio ciò a cui puntava Berlusconi cercando l’approvazione del “Processo breve”).

Una delle critiche più accese rivolte alla legge è quella derivata dalla creazione di una “casta” di politici, considerati “più uguali degli altri”, possedendo di fatto più diritti al legittimo impedimento rispetto agli altri cittadini.
Viene contestata inoltre l’impossibilità di conoscere se il Presidente del Consiglio e i Ministri siano innocenti o meno rispetto alle accuse a loro carico. I processi infatti dovrebbero riprendere al termine della protezione fornita da questa legge, forse troppo tardi per i cittadini rappresentati dagli imputati “legittimamente impediti”.

Con questo referendum il cittadino è chiamato a giudicare la validità di una norma che va oltre le vicende attuali del nostro premier e Governo. Il legittimo impedimento è una norma che influisce anche sul prossimo futuro del Paese, nelle persone e Governi che verranno. Per questo il giudizio dovrebbe essere distaccato e oggettivo, al di là dello schieramento politico del cittadino votante.
Segnate SI al quesito se intendete eliminare il legittimo impedimento, segnate NO se siete d’accordo su questa norma e volete lasciarla attiva e produrre quindi i suoi effetti.

Scheda di colore verde chiaro. Quesito:

“Volete voi che siano abrogati l’articolo 1, commi 1, 2, 3, 5, 6 nonchè l’articolo 1 della legge 7 aprile 2010 numero 51 recante “disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza?”

 

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